L'Imputato, sottoposto a custodia cautelare per associazione mafiosa, ha richiesto la scarcerazione sostenendo che il termine massimo di detenzione fosse scaduto. Secondo la difesa, il decreto di rinvio a giudizio era nullo poiché il giudice aveva corretto un'omissione formale in un foglio riepilogativo tramite la procedura di correzione di errore materiale. La difesa riteneva tale correzione un atto abnorme. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la correzione di un refuso materiale, ampiamente documentato nei verbali d'udienza, rientra nei legittimi poteri del giudice e non costituisce un atto abnorme, in quanto non estraneo all'ordinamento né causa di blocco del processo. L'Imputato resta quindi in carcere e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »