L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione per l'imposta di registro proporzionale su un decreto di trasferimento immobiliare. Tale decreto era successivo all'omologazione di un concordato fallimentare con assunzione proposto da una società. La società ha impugnato l'atto, sostenendo che l'imposta proporzionale andasse applicata solo al decreto di omologazione, avente immediato effetto traslativo, e non al successivo decreto di trasferimento, meramente esecutivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco. I giudici hanno chiarito che nel concordato fallimentare con assunzione il trasferimento della proprietà si realizza subito con l'omologa. Di conseguenza, la tassazione proporzionale colpisce unicamente il decreto di omologazione, mentre il successivo decreto di trasferimento ha una funzione solo attuativa e non può essere nuovamente tassato in misura proporzionale.
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