Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione del Pubblico Ministero contro il decreto di liquidazione dei compensi emesso a favore di un avvocato per la difesa di un cittadino straniero. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica formale del provvedimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di comunicazione ufficiale, si applica il termine lungo di decadenza previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Di conseguenza, l'opposizione a decreto di liquidazione presentata oltre un anno dopo il deposito del provvedimento è tardiva. L'avvocato conserva quindi il diritto al compenso liquidato, mentre il ricorso della Procura viene definitivamente respinto senza condanna alle spese processuali.
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