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Decreto Di Liquidazione

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170 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Patrocinio a spese dello Stato: compensi salvi se il PM ritarda
Un avvocato ha ottenuto la liquidazione dei compensi per l'attività di difesa svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il Pubblico Ministero ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione oltre un anno dopo la sua emissione, sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione formale del provvedimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di comunicazione formale del decreto, si applica il termine lungo di decadenza di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Di conseguenza, l'opposizione tardiva non può essere esaminata, rendendo definitiva la liquidazione dei compensi a favore del professionista.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e compenso salvo
Un avvocato ottiene la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica propone opposizione contro il decreto di liquidazione quasi due anni dopo la sua emissione, lamentando la mancata comunicazione del provvedimento. Il Tribunale dichiara l'opposizione tardiva. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che, anche in assenza di comunicazione formale, l'opposizione al decreto di liquidazione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. La Suprema Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso della Procura, poiché il lungo tempo trascorso ha reso definitivo il provvedimento di liquidazione a favore del professionista.
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Liquidazione compenso custode giudiziario: sì anche senza decreto
Una società, nominata custode giudiziario di materiale pirotecnico sequestrato, ha proposto opposizione contro il provvedimento che riconosceva un indennizzo inferiore rispetto ai giorni di custodia effettiva. Il Tribunale ha respinto l'opposizione solo perché il decreto contestato non era presente nel fascicolo d'ufficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che il giudice ha il potere-dovere di acquisire d'ufficio i documenti necessari e deve comunque decidere nel merito della controversia. La Cassazione ha chiarito le regole sulla liquidazione compenso custode giudiziario, rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame.
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Opposizione a decreto di liquidazione: Procura in ritardo perde
Un avvocato ha ottenuto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione a decreto di liquidazione oltre un anno dopo l'emissione del provvedimento, lamentando la mancata notifica. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione tardiva. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della Procura. La Corte ha stabilito che, anche in assenza di comunicazione formale, si applica il termine lungo di decadenza di sei mesi previsto dall'articolo 327 del codice di procedura civile. Il decreto di liquidazione, pur emesso all'esito di un procedimento sommario, è idoneo a passare in giudicato per garantire la stabilità dei diritti. Vince l'avvocato, poiché il ricorso della Procura è stato definitivamente respinto.
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Patrocinio a spese dello Stato: rigettato il ricorso tardivo
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione proposta dal Pubblico Ministero contro il decreto di pagamento dei compensi spettanti a un avvocato. Il legale aveva assistito un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva in Cassazione sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione del provvedimento. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che, anche in mancanza di comunicazione formale da parte della cancelleria, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Poiché l'opposizione era stata proposta oltre un anno dopo l'emissione del decreto, l'impugnazione è stata considerata definitivamente fuori termine.
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Patrocinio a spese dello Stato: Procura perde il ricorso tardivo
Il Tribunale di Roma ha liquidato i compensi a un avvocato per l'attività svolta in favore di un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione oltre un anno dopo l'emissione del decreto, sostenendo di non aver ricevuto comunicazioni formali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura, confermando l'inammissibilità dell'opposizione per tardività. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di comunicazione ufficiale della cancelleria, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Di conseguenza, l'opposizione presentata dopo oltre un anno è fuori tempo massimo.
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Compenso del custode giudiziario: stop ai tagli senza verifiche
Due debitrici esecutate si opponevano al decreto di liquidazione del compenso di un custode giudiziario, inizialmente fissato in oltre 15.000 euro. Il Tribunale accoglieva l'opposizione riducendo la somma a 3.800 euro, escludendo il compenso per sei immobili non venduti a causa di un accordo transattivo. Il professionista ricorreva in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il compenso del custode giudiziario, in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva prima della vendita, deve essere calcolato sul valore stimato dei beni, applicando una riduzione proporzionale all'attività effettivamente svolta. Di conseguenza, i giudici hanno annullato la decisione del Tribunale, rinviando la causa per un nuovo calcolo che tenga conto del lavoro concretamente eseguito dal custode su tutti i beni pignorati.
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Patrocinio a spese dello Stato: no al ricorso tardivo della Procura
La Procura della Repubblica ha impugnato il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato in favore di un cittadino straniero. La Procura riteneva i compensi eccessivi a causa della serialità dei ricorsi. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che, in mancanza di comunicazione formale del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione semestrale previsto dal codice di procedura civile, decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché la Procura ha agito oltre un anno dopo la pubblicazione, il suo ricorso è stato definitivamente rigettato, confermando la spettanza del compenso al difensore.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e compenso salvo
Un avvocato riceveva la liquidazione del compenso per l'attività di difesa svolta in favore di un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica si opponeva al decreto di pagamento ritenendolo eccessivo, ma depositava il ricorso oltre un anno dopo la pubblicazione del provvedimento. Il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso della Procura. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione del decreto, si applica il termine lungo di impugnazione per garantire la certezza delle situazioni giuridiche. Di conseguenza, l'opposizione tardiva non può essere esaminata e l'avvocato conserva il diritto al compenso.
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Patrocinio a spese dello Stato: stop a opposizioni tardive
Il Tribunale di Roma ha liquidato i compensi spettanti a un avvocato per l'attività di difesa svolta in favore di un cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica ha proposto opposizione contro il decreto di pagamento oltre i termini di legge. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività. La Procura ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che, in mancanza di comunicazione ufficiale del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Poiché l'opposizione è stata presentata quasi due anni dopo l'emissione del decreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando il diritto del difensore a ricevere il compenso liquidato.
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Opposizione a decreto di liquidazione: Procura ko per ritardo
La Procura della Repubblica ha proposto opposizione a decreto di liquidazione relativo ai compensi di un avvocato per l'attività di patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che, in mancanza di una comunicazione formale del provvedimento, si applica comunque il termine lungo di impugnazione di sei mesi previsto dal codice di procedura civile. Poiché la Procura ha agito dopo circa un anno e mezzo dalla pubblicazione del decreto, l'opposizione è fuori tempo massimo. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la perdita del diritto di contestare il compenso.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo senza notifica
La Procura della Repubblica ha contestato il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l'attività svolta con il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione perché presentata oltre i trenta giorni. La Procura ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la comunicazione ufficiale del provvedimento. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, anche in mancanza di una formale comunicazione della cancelleria, si applica il termine lungo di impugnazione che decorre dalla pubblicazione del decreto. Poiché l'opposizione è stata depositata a distanza di due anni dall'emissione del provvedimento, il termine di decadenza era ampiamente scaduto, rendendo l'impugnazione tardiva e inammissibile.
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Patrocinio a spese dello Stato: scontro sui tempi di opposizione
L'Ufficio del Pubblico Ministero ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al Difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che, in assenza di una formale comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione di sei mesi dalla pubblicazione del decreto. Poiché l'opposizione è stata depositata oltre due anni dopo l'emissione del decreto, il ricorso è stato dichiarato definitivamente inammissibile, confermando il diritto del Difensore a percepire il compenso stabilito.
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Compenso del consulente tecnico: se ritarda perde il diritto
Due cittadini si sono opposti al pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio, sostenendo che la richiesta fosse tardiva. Il professionista aveva infatti depositato la perizia nel 2014, ma aveva richiesto la liquidazione solo nel 2016, superando ampiamente il termine di cento giorni previsto dalla legge. Il Tribunale aveva inizialmente dato ragione al perito, ritenendo che tale limite valesse solo per i pagamenti a carico dello Stato. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei cittadini, stabilendo che il termine di decadenza per richiedere il compenso del consulente tecnico si applica sempre, anche nei processi tra privati. Di conseguenza, il consulente ha perso il diritto a ricevere il pagamento a causa del ritardo.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo e addio compensi
Un avvocato ha presentato opposizione contro il decreto di liquidazione del proprio compenso professionale per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Il decreto era stato pubblicato il 12 settembre 2018, ma il professionista ha depositato il ricorso solo il 18 marzo 2019. Il Ministero della Giustizia ha impugnato la decisione che accoglieva l'opposizione, eccependo la tardività del ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. I giudici hanno chiarito che, in mancanza di notifica del decreto, si applica il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione. Essendo scaduto tale termine, l'opposizione del difensore è stata dichiarata inammissibile. La Cassazione ha quindi annullato senza rinvio la decisione precedente, condannando il professionista al pagamento delle spese.
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Patrocinio a spese dello Stato: il ritardo annulla il compenso
Un avvocato ha proposto opposizione contro il decreto di liquidazione del proprio compenso professionale per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, il professionista ha depositato il ricorso oltre i termini di legge: il decreto era stato pubblicato a settembre 2018, mentre l'opposizione è stata presentata solo a giugno 2019. Il Ministero della Giustizia ha quindi impugnato la decisione che aveva accolto l'opposizione tardiva. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che, in mancanza di notificazione, si applica rigorosamente il termine semestrale di decadenza dalla pubblicazione del provvedimento. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione precedente, dichiarando inammissibile l'opposizione del professionista.
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Patrocinio a spese dello Stato: ricorso tardivo costa caro all’avvocato
Un avvocato ha presentato opposizione contro il decreto di liquidazione dei suoi compensi per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. L'opposizione è stata depositata quasi nove mesi dopo la pubblicazione del decreto, in assenza di una notifica ufficiale del provvedimento. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del professionista, ma il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso in Cassazione denunciando il mancato rispetto dei termini di legge. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che, anche senza notifica, si applica il termine lungo di impugnazione previsto dal codice di procedura civile. Di conseguenza, l'opposizione dell'avvocato è stata dichiarata inammissibile perché tardiva, e il professionista è stato condannato a pagare le spese processuali.
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Patrocinio a spese dello Stato: il ritardo blocca i compensi
Il Ministero della Giustizia ha contestato la decisione della Corte d'Appello che aveva accolto l'opposizione di un avvocato contro il decreto di liquidazione dei suoi compensi per l'attività svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, rilevando che l'opposizione dell'avvocato era stata depositata oltre il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del decreto, in assenza di una precedente notificazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'opposizione originaria per tardività, cassando senza rinvio la decisione impugnata e condannando il professionista al pagamento delle spese processuali.
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Liquidazione dei compensi: la Cassazione penale cede al civile
La Corte d'Appello revocava il decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio statale, poiché il ricorso principale era inammissibile. Il difensore impugnava la revoca davanti alla sezione penale della Cassazione. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'opposizione al decreto di pagamento introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dal tipo di processo originario. Di conseguenza, la competenza a decidere sul ricorso spetta alle sezioni civili. La sezione penale ha quindi rimesso gli atti al Primo Presidente per la riassegnazione del caso al settore competente.
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Patrocinio a spese dello Stato: scontro sui minimi tariffari
Un avvocato ha impugnato il decreto di liquidazione dei propri compensi per l'attività di difesa svolta in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale ha applicato una riduzione del venti per cento sui minimi tariffari già decurtati di un terzo, giustificando il taglio con la scarsa complessità del caso. L'avvocato ha contestato la decisione sostenendo l'inderogabilità dei minimi previsti dai parametri ministeriali. La Corte di Cassazione ha rilevato che la questione sulla derogabilità dei minimi tariffari è già stata rimessa alla pubblica udienza in un altro procedimento. Per questo motivo, la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione definitiva.
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