La Corte di Cassazione ha esaminato un caso relativo a un'opposizione all'esecuzione basata su un decreto di liquidazione a favore di un professionista. I debitori sostenevano di aver estinto il debito, contestando la debenza dell'IVA su spese non documentate. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che se il titolo esecutivo, come il decreto di liquidazione, menziona espressamente l'applicazione di 'IVA e c.p.a. come per legge', tali somme sono dovute. Il ricorso è stato inoltre ritenuto inammissibile per genericità e per non aver colto la ratio decidendi della sentenza precedente, che considerava tutte le spese soggette a IVA in assenza di una chiara distinzione tra documentate e non.
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