Un cittadino straniero ha impugnato il decreto di espulsione dello straniero emesso nei suoi confronti, lamentando la mancata traduzione dell'atto in lingua araba, sua lingua madre. Il ricorrente sosteneva che la traduzione in inglese fosse illegittima, considerandola una mera lingua veicolare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che lo straniero aveva precedentemente dichiarato e sottoscritto di conoscere sia l'arabo che l'inglese. Di conseguenza, la traduzione in inglese non poteva essere considerata come effettuata in una lingua veicolare qualsiasi, bensì in una lingua effettivamente conosciuta dall'interessato, garantendo pienamente il suo diritto di difesa.
Continua »