Una banca ha richiesto il rimborso dell'IRES non dovuta per l'anno 2006, derivante dalla deducibilità dell'IRAP introdotta da una legge successiva del 2008. L'Agenzia delle Entrate ha concesso il rimborso della quota capitale, ma è nata una controversia sulla decorrenza interessi rimborso. La banca sosteneva che gli interessi dovessero partire dal giorno del versamento originario delle tasse. L'amministrazione finanziaria riteneva invece che dovessero decorrere solo dall'entrata in vigore della nuova legge agevolativa. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo che gli interessi decorrono solo dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore della norma di favore. Infatti, al momento del versamento originario, la somma era pienamente dovuta e non si trattava di un pagamento indebito fin dall'inizio. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio.
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