Una società energetica, proprietaria di un elettrodotto tra Italia e Svizzera, ha chiesto il rimborso dell'Addizionale Ires (o Robin tax) sostenendo di non svolgere direttamente attività di trasmissione, ma solo di cedere a terzi il diritto di transito. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Agenzia, stabilendo un principio importante: rientra nel 'settore della trasmissione' non solo chi trasporta fisicamente l'energia, ma anche chi, possedendo l'infrastruttura, svolge un'attività funzionale a tale scopo. Di conseguenza, l'applicazione dell'Addizionale Ires settore trasmissione è legittima e il rimborso non è dovuto.
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