L'Agenzia delle Entrate ha emesso un'intimazione di pagamento a un Contribuente per rate non versate di un precedente accertamento fiscale. Il Contribuente ha contestato l'intimazione, sostenendo che l'avviso di accertamento originario era nullo perché firmato da un soggetto senza delega valida. Dopo un primo grado sfavorevole, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Contribuente, dichiarando illegittimo l'accertamento. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che l'impugnazione intimazione di pagamento può riguardare solo vizi propri dell'intimazione stessa, e non vizi di un atto presupposto ormai definitivo, a meno che il Contribuente non ne abbia avuto conoscenza solo tramite l'intimazione. La Corte ha rinviato il caso alla Commissione Tributaria Regionale per esaminare i vizi propri dell'intimazione.
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