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Dati Freddi (Cold Data)

5 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Termine utilizzato per descrivere dati o prove già esistenti e conservati, la cui acquisizione non richiede un'attività di intercettazione in tempo reale, ma un mero trasferimento di informazioni già raccolte.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Utilizzabilità prove dall’estero: sì, anche se il metodo è segreto
Un uomo, accusato di esportare cocaina in Australia, è stato arrestato sulla base di prove da chat criptate (Encrochat, Sky-Ecc). I dati, ottenuti dalle autorità francesi, sono stati inviati in Italia tramite Ordine Europeo di Indagine. La difesa ne contestava l'ammissibilità, poiché i metodi di acquisizione erano segreti. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sulla utilizzabilità prove dall'estero: in base alla fiducia reciproca nell'UE, il giudice italiano deve presumere la legittimità dell'operato dello Stato estero. La prova è quindi pienamente valida e la misura cautelare confermata.
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Utilizzabilità dati Sky-ECC: Segreto Francese non Ferma la Prova
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della utilizzabilità dati Sky-ECC in un processo per traffico di droga. Un indagato sosteneva che le chat criptate, ottenute dalla Francia tramite Ordine di Indagine Europeo, fossero inutilizzabili perché le autorità francesi non avevano rivelato le tecniche di decriptazione, opponendo il segreto di Stato. La Corte ha respinto il ricorso, affermando la piena validità della prova. In base al principio di reciproco riconoscimento UE, l'attività svolta all'estero si presume legittima. La legge applicabile è quella francese (lex loci) e il segreto sulle modalità tecniche non rende inutilizzabile il contenuto delle conversazioni, legittimamente trasmesso all'Italia.
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Chat Criptate: Prova Valida con Ordine di Indagine Europeo
La Corte di Cassazione ha stabilito la piena utilizzabilità delle prove digitali (chat su piattaforme criptate) ottenute da un'autorità giudiziaria straniera tramite un Ordine di Indagine Europeo. Alcuni indagati sostenevano l'inutilizzabilità di tali dati perché l'autorità francese non aveva rivelato le modalità tecniche di acquisizione e decriptazione. La Corte ha respinto questa tesi, affermando che nel sistema di cooperazione UE vige il principio del mutuo riconoscimento e della fiducia reciproca. La regolarità della procedura va valutata secondo la legge dello Stato che esegue l'indagine (Francia). Il giudice italiano non deve verificare la procedura estera, ma solo che l'acquisizione sia avvenuta tramite gli strumenti di cooperazione previsti, come l'Ordine di Indagine Europeo. Di conseguenza, la prova è stata ritenuta valida.
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Utilizzabilità Chat Criptate: Arresto Confermato, Prova Valida
La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare per un indagato di narcotraffico, le cui accuse si basavano su messaggi scambiati su una piattaforma criptata (SKY ECC). La difesa sosteneva l'inutilizzabilità delle prove perché acquisite all'estero (Francia) senza rispettare le norme italiane sulle intercettazioni. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo la piena utilizzabilità chat criptate. Ha chiarito che non si tratta di intercettazioni di flussi in corso, ma di acquisizione di dati già conservati su un server (dati 'freddi'). Tale procedura, gestita tramite Ordine Europeo di Indagine, si basa sul principio di reciproco riconoscimento, per cui la legittimità dell'acquisizione è regolata dalla legge dello Stato estero e non può essere sindacata dal giudice italiano, salvo violazioni dei principi fondamentali.
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Ordine Indagine Europeo: Prove Estere e Difesa
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un imputato in custodia cautelare per favoreggiamento, la cui accusa si basava su chat criptate ottenute dalla Francia tramite un Ordine Indagine Europeo. La difesa contestava la legittimità dell'acquisizione originaria delle prove e la violazione del diritto di difesa. La Corte ha ribadito la piena utilizzabilità delle prove, fondandosi sul principio della presunzione di legittimità degli atti giudiziari esteri e sul fatto che spetta alla difesa l'onere di provare una concreta violazione dei diritti fondamentali, non essendo sufficiente una generica contestazione.
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