Un professionista ha chiesto il risarcimento per danno alla reputazione dopo che una cliente, in un precedente processo per il pagamento di compensi, lo aveva accusato di 'truffa' durante un interrogatorio. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda, stabilendo un principio chiave sulle offese in scritti difensivi. L'articolo 598 del codice penale prevede una speciale immunità per le espressioni offensive usate in giudizio, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa. Questa norma non solo esclude la responsabilità penale, ma anche quella civile. Di conseguenza, la frase, pur essendo forte, non costituisce un fatto illecito e non genera alcun diritto al risarcimento del danno.
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