Un ex dirigente (Il Lavoratore) ha contestato il **mancato rinnovo incarico dirigenziale** da parte di un ente pubblico (L'Ente), sostenendo di aver subito un demansionamento e la perdita di opportunità professionali. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto la sua richiesta sulla durata minima dell'incarico, ma aveva respinto le pretese di risarcimento per demansionamento e perdita di chance. La Cassazione ha confermato questa decisione. Ha ribadito che la scelta di conferire incarichi dirigenziali, anche temporanei (ad interim), rientra nella discrezionalità del datore di lavoro, purché rispetti i principi di correttezza e buona fede. Non è stato riscontrato alcun demansionamento, dato che Il Lavoratore aveva ricoperto altri ruoli di alta responsabilità. Il ricorso è stato rigettato.
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