Un ente ospedaliero pubblico ha impiegato una farmacista per oltre undici anni tramite contratti autonomi e di collaborazione coordinata e continuativa. La professionista svolgeva in realtà le ordinarie attività ospedaliere con orari fissi, direttive della struttura e retribuzione mensile. La Corte d'Appello ha accertato il pieno riconoscimento del lavoro subordinato come dirigente di primo livello, condannando l'ente a oltre 190.000 euro per differenze stipendiali, tredicesime e TFR, oltre a 12 mensilità a titolo di risarcimento del danno comunitario. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione, rigettando il ricorso dell'ente. La Suprema Corte ha ribadito che l'abuso dei contratti flessibili nella pubblica amministrazione non consente l'assunzione a tempo indeterminato senza concorso, ma garantisce i compensi tabellari e il risarcimento del danno da precarizzazione.
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