La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società di logistica a cui l'Amministrazione Doganale ha richiesto il pagamento di IVA e accise a seguito del furto di merci in deposito doganale. La società contribuente riteneva di non dover versare le imposte, considerando l'evento delittuoso assimilabile a una perdita per forza maggiore. I giudici supremi hanno chiarito che il furto di merci in deposito doganale costituisce uno svincolo irregolare dal regime sospensivo. Tale evento determina l'immissione in consumo dei beni, rendendo immediatamente esigibili sia l'IVA che le accise. La sottrazione illecita, infatti, non comporta la distruzione fisica della merce, ma la sua immissione abusiva nel circuito commerciale. La Corte ha inoltre ribadito la piena legittimità dell'Amministrazione di annullare in autotutela un atto errato per emetterne uno nuovo, anche per vizi sostanziali, nel rispetto dei termini di decadenza.
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