Un indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, inizialmente in custodia in carcere, ottiene una misura cautelare meno afflittiva (divieto di dimora). Il Pubblico Ministero appella la decisione e il Tribunale ripristina la detenzione. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, dichiara inammissibile il ricorso dell'indagato. Viene stabilito che il giudice dell'appello sulle misure cautelari ha il potere di rivalutare pienamente la situazione e ripristinare la misura più grave, anche in assenza di fatti nuovi, basandosi su una diversa valutazione degli elementi esistenti.
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