La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore, condannato per bancarotta fraudolenta come amministratore di fatto di una società formalmente amministrata dal figlio. La Corte ha confermato che, ai fini della responsabilità penale, conta chi esercita effettivamente i poteri gestori, non chi detiene la carica formale. Poiché l'imputato era il vero dominus aziendale, la sua condanna è stata confermata, e il suo ricorso respinto in quanto mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
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