La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4309/2024, ha stabilito che in caso di fallimento, la curatela può legittimamente rifiutare il pagamento del compenso del sindaco sollevando l'eccezione di inadempimento. In questo scenario, l'onere di provare l'esatto e corretto svolgimento delle proprie funzioni ricade sul sindaco che richiede il compenso, e non sulla curatela. Il ricorso dell'ex sindaco, che non aveva fornito prove adeguate della sua attività, è stato quindi respinto.
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