La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una società di leasing, confermando l'inefficacia di alcuni atti di compravendita immobiliare. La sentenza chiarisce che, nell'ambito di un'azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare, la prova dell'eventus damni (il pregiudizio per i creditori) è a carico del curatore stesso. Tale prova è considerata raggiunta quando si dimostra che l'atto dispositivo, come la vendita della quasi totalità del patrimonio immobiliare a fronte di un ingente debito, ha reso più difficile e incerto il soddisfacimento dei creditori. La Corte ribadisce che il curatore deve provare che il patrimonio residuo del debitore è insufficiente, e non spetta al convenuto dimostrare il contrario.
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