Un'impresa edile, in qualità di promissaria acquirente, stipula un preliminare per l'acquisto di un terreno ma non versa il saldo nei termini. I promittenti venditori dichiarano risolto il contratto e trattengono 150.000 euro complessivi, di cui 50.000 come caparra e 100.000 come penale. L'acquirente agisce in giudizio. La Corte d'Appello ordina la restituzione dei 50.000 euro della caparra, ritenendo non cumulabili le due tutele. La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi di entrambe le parti e conferma la decisione. Il principio sancito stabilisce che caparra confirmatoria e clausola penale possono coesistere nello stesso contratto, ma non possono essere incamerate contemporaneamente per lo stesso inadempimento, salvo prova di un danno ulteriore.
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