La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca assegno sociale a un cittadino condannato in via definitiva per reati ostativi, tra cui l'associazione di tipo mafioso. Il cittadino sosteneva che la revoca fosse una sanzione retroattiva illegittima. I giudici hanno invece stabilito che la perdita del beneficio non è una sanzione penale, ma un 'effetto extrapenale' della condanna, ovvero una conseguenza amministrativa. Pertanto, non viola il divieto di retroattività. La Corte ha anche precisato che, in caso di cumulo di pene, non è possibile considerare 'espiata' la singola pena per il reato ostativo per riottenere l'assegno. La richiesta del cittadino è stata quindi respinta.
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