Una società fornitrice di calcestruzzo ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di una fornitura. La società acquirente si è opposta, eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha chiarito che in tema di competenza territoriale pagamento per la vendita di beni mobili, si applica la norma speciale dell'art. 1498 c.c. Pertanto, se il pagamento non avviene alla consegna, il foro competente è quello del domicilio del venditore-creditore, a prescindere da contestazioni sul prezzo che attengono al merito della causa.
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