Un istituto di credito, titolare di un credito fondiario, incassa una somma da un'esecuzione immobiliare individuale. Tuttavia, il fallimento della società debitrice chiede la restituzione di una parte di tale somma per coprire le spese della procedura. La Cassazione chiarisce le regole sull'imputazione spese prededucibili, stabilendo che anche il creditore ipotecario deve contribuire. Il ricavato della vendita del bene in garanzia deve coprire prima i costi specifici e una quota dei costi generali del fallimento. Poiché non c'erano altri beni, il creditore ha dovuto sostenere l'intero carico delle spese, vedendo respinto il proprio ricorso.
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