Una società ha utilizzato un credito d'imposta per compensare un acconto IVA che in realtà non era dovuto, essendo già a credito IVA. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, ritenendo il credito utilizzato 'inesistente'. La Corte di Cassazione, uniformandosi a un precedente delle Sezioni Unite, ha stabilito che il credito era 'non spettante' ma non 'inesistente', poiché i presupposti costitutivi del credito erano validi, sebbene fosse stato utilizzato in modo improprio. Di conseguenza, l'atto di recupero è stato annullato perché notificato oltre i termini di decadenza ordinari, non applicandosi il termine più lungo di otto anni previsto per i soli crediti inesistenti.
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