L'Azienda, attiva nel commercio di abbigliamento, ha usufruito del credito d'imposta investimenti per l'apertura di un nuovo negozio di abbigliamento femminile. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'agevolazione, sostenendo che il punto vendita non fosse un'autonoma struttura produttiva e pretendendo il recupero delle somme. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno stabilito che, per ottenere il bonus, un negozio è autonomo se costituisce un centro di costo e profitto separato e ha personale dedicato. Non rileva il fatto che il negozio condivida la partita IVA con altri punti vendita o sia coordinato centralmente dall'impresa. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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