Un'azienda (Il Creditore) ha chiesto il fallimento di un'altra azienda (Il Debitore Originario) e del suo socio accomandatario, basandosi su un credito. Il Debitore Originario contestava la legittimazione al fallimento del Creditore, sostenendo che, a causa di un accordo di delegazione cumulativa con una terza azienda (Il Nuovo Debitore), il Creditore avrebbe dovuto prima tentare di riscuotere dal Nuovo Debitore (beneficium ordinis). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Debitore Originario. Ha stabilito che la solidarietà passiva e il beneficium ordinis sono compatibili. Un creditore può chiedere il fallimento del debitore originario anche se il debito è sussidiario, senza dover prima escutere il delegato.
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