Un professionista ha presentato un'istanza di rimborso IRAP e, lo stesso giorno, ha depositato un ricorso con istanza di mediazione. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso poiché proposto in assenza di un atto impugnabile, non essendosi ancora formato il silenzio rifiuto (che richiede il decorso di novanta giorni dalla domanda). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la causa non poteva essere proposta. Il sopravvenuto diniego espresso dell'Amministrazione non sana il vizio originario del ricorso, che rimane inammissibile per mancanza dell'oggetto della contestazione. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio, con la condanna del contribuente al pagamento delle spese di legittimità.
Continua »