Una società e i suoi soci hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento. I giudici di merito hanno dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo tardiva la costituzione in giudizio dei contribuenti. Secondo i giudici, il termine di trenta giorni decorreva dalla data di spedizione del ricorso postale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei contribuenti, chiarendo un principio fondamentale sulla costituzione in giudizio nel processo tributario. La Suprema Corte ha stabilito che, se il ricorso viene spedito per posta, il termine di trenta giorni per depositare l'atto in commissione tributaria decorre dal giorno in cui il destinatario riceve il plico, e non da quello di spedizione. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del caso.
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