Un uomo viene accusato di furto in abitazione, ma il Tribunale lo assolve prima dell'apertura del dibattimento, ritenendo inutilizzabile la prova del DNA. Il Procuratore propone appello, ma la Corte d'appello lo riqualifica come ricorso per cassazione, ritenendo la decisione una sentenza di proscioglimento predibattimentale ex art. 469 c.p.p. Le Sezioni Unite risolvono il contrasto stabilendo che, una volta costituite le parti in udienza, la fase predibattimentale è conclusa. Pertanto, la decisione non è un proscioglimento predibattimentale, ma una normale sentenza dibattimentale impugnabile con appello. La Cassazione restituisce gli atti alla Corte d'appello per celebrare il processo di secondo grado.
Continua »