Un medico, classificatosi terzo in una selezione per Direttore di Chirurgia Generale, ottiene dai giudici di merito l'annullamento della procedura e della nomina del vincitore per presunte irregolarità. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla nomina fiduciaria sanità. Poiché la scelta finale del Direttore Generale ha natura privatistica e fiduciaria, non può essere annullata. L'eventuale violazione dei principi di correttezza e buona fede durante la selezione non giustifica la ripetizione della procedura, ma può solo fondare una richiesta di risarcimento del danno per 'perdita di chance' da parte del candidato escluso. Di conseguenza, il medico nominato mantiene il suo incarico.
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