La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto ritenuto appartenente a un sodalizio mafioso contro il decreto di confisca di prevenzione di alcuni immobili intestati fittiziamente a un terzo. Il ricorrente contestava la ricostruzione temporale della sua pericolosità sociale, fissata al 1995, e la sproporzione patrimoniale. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice della prevenzione non è vincolato dalle sentenze penali nel determinare l'inizio della pericolosità e può valorizzare elementi autonomi. Inoltre, nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, escludendo il semplice vizio di motivazione, salvo il caso di motivazione del tutto apparente, qui non sussistente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Continua »