Una società e il suo legale rappresentante hanno impugnato un'ordinanza che confermava un sequestro probatorio di documenti e dispositivi informatici, lamentando una motivazione carente. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la motivazione del Pubblico Ministero, anche se sintetica, è valida se rinvia agli atti d'indagine e specifica le finalità probatorie. Per il sequestro probatorio di dati digitali, la Corte ha precisato che un'acquisizione ampia è ammissibile se motivata dalla difficoltà di una selezione preventiva, a patto che vengano definiti i criteri di ricerca e i tempi per la restituzione del materiale non pertinente.
Continua »