La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato, accusato di essere a capo di un'associazione per il narcotraffico, confermando la piena utilizzabilità delle chat criptate provenienti dalla piattaforma SkyEcc. Tali comunicazioni, acquisite dall'autorità giudiziaria francese e trasmesse all'Italia tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI), sono state qualificate non come un flusso di comunicazioni in atto, ma come risultati di un'attività di indagine estera, equiparabili a prove documentali. Pertanto, la loro acquisizione è legittima ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. e non richiede le garanzie previste per le intercettazioni.
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