Una società di persone e i suoi soci ricevevano un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF. Dopo un accordo di accertamento con adesione, la società non presentava la garanzia fideiussoria richiesta per il pagamento rateale. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento per l'intero importo originario. Durante la causa, i contribuenti presentavano domanda di definizione agevolata ai sensi del decreto legge 119 del 2018. L'ufficio tributario confermava la regolarità del pagamento e il perfezionamento della procedura, determinando il venir meno del debito anche per i soci coobbligati. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese a carico di chi le ha anticipate.
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