Un cittadino straniero, residente in Italia dall'infanzia e con forti legami familiari, riceve un decreto di espulsione e un ordine di trattenimento in un centro di rimpatrio. Il Giudice di Pace dispone la convalida del trattenimento prima senza motivazione sul verbale e poi usando un modulo prestampato fuori udienza, ignorando le difese dello straniero. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dello straniero e annulla i provvedimenti senza rinvio. I giudici chiariscono che la convalida senza motivazione è nulla e che il giudice non può integrare la decisione fuori udienza poiché ha già esaurito il suo potere. Inoltre, ignorare i legami familiari configura una motivazione apparente. Di conseguenza, sia la convalida sia la successiva proroga perdono efficacia, determinando la piena vittoria del ricorrente.
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