Un cittadino straniero, trattenuto in un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), ha contestato la seconda proroga del trattenimento straniero. Il ricorrente sosteneva che la quarantena Covid-19 subita fosse già una limitazione della libertà personale, rendendo illegittimi i successivi provvedimenti. La Cassazione ha chiarito che la quarantena Covid-19 limita la libertà di circolazione (Art. 16 Cost.), non la libertà personale (Art. 13 Cost.), e non richiede convalida giudiziaria. Tuttavia, la Corte ha accolto il motivo relativo alla seconda proroga, stabilendo che per le proroghe successive alla prima sono necessari "elementi concreti" che rendano probabile l'identificazione o il rimpatrio. La mera non collaborazione dello straniero non basta. Il decreto di proroga è stato cassato senza rinvio, accogliendo il ricorso del cittadino straniero.
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