La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità di un ricorso relativo a un'istanza di dissequestro di materiali situati in un'area già sottoposta a vincolo. Il caso nasce dall'occupazione abusiva di un'area vincolata dove, nonostante i precedenti provvedimenti, continuava l'attività di deposito industriale. A seguito di una violazione dei sigilli, il Pubblico Ministero aveva emesso un nuovo decreto di sequestro preventivo d'urgenza. La Suprema Corte ha stabilito che la richiesta di accesso e revoca della misura, presentata prima della convalida del GIP, è inammissibile poiché il decreto del PM ha natura provvisoria e non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 322-bis c.p.p. Il sequestro preventivo d'urgenza deve infatti essere prima vagliato dal giudice per diventare un titolo impositivo stabile e impugnabile.
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