Obbligo di presentazione: la Cassazione convalida un DASPO di cinque anni
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3335 del 2026, ha affrontato un caso di grande interesse pratico riguardante le misure di prevenzione negli stadi. La pronuncia chiarisce i criteri di legittimità del DASPO e, in particolare, della misura accessoria dell’obbligo di presentazione alla polizia. La Corte ha stabilito che per convalidare tale misura restrittiva è sufficiente un quadro indiziario, senza la necessità di una prova piena, e ha confermato la validità della motivazione del giudice che si riporta a quella dell’autorità di polizia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un provvedimento emesso dal Questore di Napoli nei confronti di un individuo, addetto alla biglietteria per una società sportiva locale. Durante un incontro di calcio del 25 novembre 2023, pur essendo presente per motivi lavorativi, l’uomo si era avvicinato alla recinzione e aveva iniziato a proferire espressioni aggressive verso la tifoseria avversaria.
In seguito a questo comportamento, il Questore ha emesso un DASPO della durata di cinque anni, vietandogli l’accesso a tutte le manifestazioni sportive in cui fossero coinvolte la sua squadra, altre squadre dei campionati nazionali e la Nazionale italiana. Il divieto era esteso anche a luoghi come stazioni, aeroporti e aree di servizio autostradali. Al divieto si aggiungeva la misura più afflittiva dell’obbligo di presentazione presso un Commissariato di P.S. prima e dopo ogni incontro della sua squadra.
Il GIP del Tribunale di Napoli aveva convalidato il provvedimento, e contro tale decisione l’interessato ha proposto ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due motivi principali:
- Vizio di motivazione: Secondo la difesa, il giudice della convalida non aveva adeguatamente motivato la valutazione sull’attuale pericolosità sociale del soggetto, né aveva considerato gli argomenti difensivi presentati. In particolare, si lamentava che il giudice si fosse concentrato solo sul divieto di accesso agli stadi, trascurando di motivare specificamente sulla necessità della misura restrittiva della libertà personale, quale è l’obbligo di presentazione, che richiede un controllo di legittimità più stringente.
- Violazione di legge e vizio di motivazione sulla durata: Il ricorrente contestava la durata della misura, fissata in cinque anni (prossima al massimo edittale), ritenendola sproporzionata. Criticava inoltre il doppio obbligo di firma per le partite in trasferta, che a suo dire sarebbe stato eccessivamente gravoso.
L’analisi della Corte e le motivazioni
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. La sentenza offre importanti chiarimenti sui presupposti per l’applicazione e la convalida delle misure di prevenzione sportive.
La sufficienza della valutazione indiziaria e il DASPO
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: ai fini della convalida del DASPO e dell’obbligo di presentazione, non è necessaria la certezza della prova, ma è sufficiente una valutazione indiziaria circa l’attribuibilità della condotta al destinatario. Nel caso di specie, l’individuazione del soggetto quale autore delle provocazioni è stata ritenuta un indizio sufficiente. Secondo i giudici, la partecipazione a un’attività di “tifo violento”, anche solo verbale, costituisce di per sé un requisito idoneo a fondare una prognosi di pericolosità sociale e a giustificare la misura preventiva. La finalità del DASPO è, infatti, quella di prevenire la violenza negli stadi, allontanando chiunque dimostri di non percepire la differenza tra sostegno appassionato e scontro fisico o verbale.
Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità della “motivazione per relationem”, ossia quella in cui il giudice della convalida si richiama alle ragioni esposte nel provvedimento del Questore. Questo è possibile perché l’intervento del giudice è un controllo di legalità su un atto amministrativo preesistente e già noto all’interessato.
La congruità della durata e l’obbligo di presentazione
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la durata di cinque anni fosse “conforme alla previsione normativa e congrua rispetto alla gravità dei fatti”. La motivazione del GIP, sebbene sintetica, è stata giudicata sufficiente perché ancorata a un criterio oggettivo: la serietà della condotta tenuta dall’individuo.
Infine, è stata smontata la doglianza relativa al doppio obbligo di firma per le trasferte. La Corte ha evidenziato come il provvedimento del Questore avesse già previsto una modalità meno gravosa per gli incontri disputati fuori dall’isola di residenza del ricorrente: una sola presentazione nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo. Tale accorgimento è stato giudicato idoneo a rendere la prescrizione “ragionevole e non inutilmente vessatoria”.
le conclusioni
In conclusione, la sentenza rafforza l’orientamento giurisprudenziale in materia di misure di prevenzione negli stadi. Stabilisce con chiarezza che la convalida giudiziaria del DASPO con obbligo di presentazione si basa su un controllo di legittimità che può accontentarsi di un quadro indiziario solido e che la motivazione può legittimamente richiamare quella dell’autorità di pubblica sicurezza. La durata della misura deve essere proporzionata alla gravità del comportamento, e le modalità applicative possono essere modulate per non risultare eccessivamente punitive. La decisione sottolinea la volontà dell’ordinamento di contrastare con fermezza ogni forma di violenza, anche verbale, legata agli eventi sportivi.
Quale livello di prova è necessario per la convalida di un DASPO con obbligo di presentazione?
Secondo la Corte, non è richiesta la prova certa della commissione di un reato, ma è sufficiente una valutazione indiziaria sull’attribuibilità della condotta violenta o provocatoria al soggetto, idonea a fondare un giudizio di pericolosità sociale.
La motivazione del giudice che convalida il DASPO può richiamare quella del Questore?
Sì, la Corte ha confermato la legittimità della cosiddetta motivazione “per relationem”. Il giudice della convalida può richiamarsi alle ragioni contenute nel provvedimento del Questore, poiché il suo compito è verificare la legalità di un atto già esistente e noto all’interessato.
Come viene giustificata la durata di un DASPO e delle sue prescrizioni accessorie?
La durata della misura deve essere congrua e proporzionata alla gravità dei fatti contestati. Nel caso analizzato, una durata di cinque anni, vicina al massimo previsto dalla legge, è stata considerata adeguata in ragione della serietà della condotta tenuta dal soggetto.