Il Giudice di Pace di Torino convalidava il trattenimento dello straniero, entrato in Italia senza permesso e colpito da decreto di espulsione. Lo straniero proponeva ricorso lamentando la carenza di motivazione del provvedimento e l'illegittimità della misura, anche in relazione a un periodo di quarantena fiduciaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il trattenimento dello straniero è legittimo e sufficientemente motivato quando sussistono gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti di viaggio o nel reperimento di un vettore idoneo al rimpatrio. Tali circostanze di fatto, previste dalla legge, giustificano la misura restrittiva senza che rilevino elementi esterni non tempestivamente impugnati, come il provvedimento di espulsione o la quarantena sanitaria.
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