Un tifoso, già colpito in passato da provvedimenti simili, ha ricevuto un nuovo e più severo DASPO con obbligo di firma della durata di otto anni a seguito di tafferugli. L'interessato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la misura fosse immotivata e sproporzionata. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: per un soggetto recidivo, l'applicazione di un nuovo DASPO con obbligo di firma è un atto quasi dovuto e non discrezionale. La durata e le modalità della firma sono state ritenute congrue in ragione della comprovata e attuale pericolosità sociale del soggetto, giustificando pienamente la decisione del Questore.
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