L'Imputato viene condannato in contumacia per ricettazione. All'atto dell'identificazione, l'uomo aveva nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il suo studio, ma subito dopo le autorità lo avevano espulso dal territorio nazionale. Il difensore nominato non ha mai partecipato alle udienze né ha mai avuto contatti con il cliente. A seguito della condanna definitiva, la difesa ha richiesto la restituzione nel termine per impugnare. Il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza ritenendo la notifica sufficiente a provare la conoscenza del procedimento. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso, stabilendo che la formale elezione di domicilio non prova la conoscenza effettiva del processo se segue l'espulsione immediata dell'imputato e manca un reale contatto con il legale. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza disponendo un nuovo giudizio.
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