Un correntista e la sua garante contestano a un istituto bancario l'addebito di interessi illegittimi e anomalie contabili su finanziamenti e conti correnti. Dopo i conteggi dei giudici di merito, i debitori impugnano la sentenza finale dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, notificano l'atto d'impugnazione al difensore di primo grado della banca, rimasta assente nel secondo grado, anziché consegnarlo direttamente alla sede dell'ente creditore. I giudici supremi accertano che la consegna errata produce la nullità dell'atto ma non la sua totale inesistenza giuridica. Di conseguenza, la Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni, salvando temporaneamente l'impugnazione dal rischio di inammissibilità e rinviando l'esame del merito.
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