La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20180 del 2024, ha chiarito quale sia il rimedio corretto da esperire in caso di un titolo esecutivo nullo per mancata notifica. Un soggetto, dichiarato contumace secondo le vecchie norme, aveva proposto rescissione del giudicato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il vizio di formazione del titolo esecutivo, dovuto alla mancata notifica dell'estratto della sentenza, deve essere fatto valere tramite l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., e non con un'impugnazione straordinaria come la rescissione.
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