Un cittadino straniero ha ottenuto un titolo d'ingresso tramite un matrimonio contratto all'estero, occultando di essere già coniugato. In seguito all'annullamento del secondo matrimonio per bigamia pronunciato dal tribunale estero, l'Amministrazione ha disposto la Revoca del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, negando anche la conversione in permesso per lavoro. Il richiedente ha impugnato la decisione sostenendo la violazione dei propri diritti di difesa nel processo estero. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'ottenimento del titolo tramite condotta fraudolenta rende nullo il permesso fin dall'origine. Inoltre, quando una decisione si fonda su più motivi autonomi, la mancata contestazione di uno di essi rende inammissibile l'intera impugnazione.
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