Un uomo, condannato in primo grado per omicidio volontario mentre era latitante, ottiene la restituzione nel termine per fare appello, sostenendo di non aver mai saputo del processo. Nel nuovo giudizio viene condannato a quattordici anni di reclusione. L'imputato ricorre in Cassazione lamentando vizi procedurali, tra cui la mancata applicazione della rescissione del giudicato, e contestando la qualificazione del fatto come omicidio volontario anziché preterintenzionale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la rescissione del giudicato non si applica ai vecchi processi contumaciali e confermano la sussistenza del dolo omicidiario, data la violenza e la direzione dei colpi inferti alla vittima. L'imputato perde definitivamente la causa e viene condannato a pagare le spese processuali.
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