La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva erroneamente esaminato le ragioni di merito di una contribuente. Poiché la contribuente, vittoriosa in primo grado, non si era costituita in appello per ripresentare le sue argomentazioni (le cosiddette eccezioni non riproposte), queste dovevano considerarsi rinunciate. Il giudice d'appello, secondo la Corte, non avrebbe dovuto tenerne conto, avendo agito oltre i limiti della sua giurisdizione.
Continua »