La Corte di Cassazione conferma la nullità di un giudizio di primo grado a causa di una notifica irreperibili effettuata senza la dovuta diligenza. La parte notificante, pur essendo a conoscenza del luogo di effettiva dimora del destinatario (l'immobile oggetto di un contratto preliminare), aveva proceduto con la notifica presso la vecchia residenza anagrafica. La Suprema Corte ribadisce che il rito ex art. 143 c.p.c. è una misura eccezionale, che richiede ricerche approfondite e non meramente formali. Di conseguenza, l'appello del convenuto, rimasto involontariamente assente, è stato considerato tempestivo poiché il termine per impugnare decorre dalla sua effettiva conoscenza del processo.
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