La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32980/2023, ha stabilito che l'indennità forestale, percepita dagli ex dipendenti del Corpo forestale della Regione Sicilia, deve essere inclusa nel calcolo dell'indennità di buonuscita anche per il periodo successivo al 1° gennaio 2004. Nonostante una legge regionale avesse allineato le modalità di calcolo a quelle statali, la Corte ha chiarito che la normativa nazionale (art. 38, d.P.R. 1032/1973) non contiene un elenco tassativo degli emolumenti utili, ma una clausola di chiusura che permette di includere assegni fissi, continuativi e pensionabili come l'indennità in questione. Di conseguenza, il ricorso dell'ente pensionistico è stato respinto.
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