La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33374/2023, ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro art 20, l'amministrazione finanziaria non può riqualificare un'operazione complessa (conferimento di ramo d'azienda seguito da cessione di quote) in una cessione d'azienda. La tassazione deve basarsi esclusivamente sull'atto presentato per la registrazione, senza considerare elementi esterni o atti collegati. La decisione si fonda sull'interpretazione autentica e retroattiva della norma, come confermato dalla Corte Costituzionale, riaffermando la natura dell'imposta di registro come "imposta d'atto".
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