La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha stabilito che ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo per i consiglieri degli ordini forensi, un mandato si considera interamente espletato anche se interrotto da dimissioni anticipate. La sentenza chiarisce che rileva la durata 'oggettiva' della consiliatura per cui si è stati eletti, e non la durata 'soggettiva' del servizio effettivamente prestato. Pertanto, un avvocato che ha già svolto due mandati consecutivi non può ricandidarsi immediatamente, anche se uno dei due mandati è durato meno di due anni a causa di dimissioni.
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