La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di patteggiamento. Il ricorrente aveva sollevato doglianze relative al vizio di motivazione, tuttavia la Suprema Corte ha chiarito che, in seguito alle riforme legislative, l'impugnazione del patteggiamento è limitata a casi tassativi. Tra questi non rientra il controllo sulla motivazione, ma solo questioni legate alla volontà dell'imputato, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena. La decisione ribadisce la natura contrattuale del patteggiamento e la conseguente restrizione dei margini di impugnazione.
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